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Procura Template - Ministero della Giustizia

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RILASCIO COPIE DI ATTI PROCESSUALI

DOVE

Presso l’Ufficio competente in funzione della fase processuale in corso

COS'È

È la possibilità di visionare e ottenere il rilascio di copia, su supporto cartaceo o informatico:

  • dei procedimenti in fase dibattimentale;
  • degli atti depositati per i quali sia stato notificato l’avviso di conclusione indagini;
  • dei procedimenti in archivio, su autorizzazione del Procuratore.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Le parti (persona sottoposta a indagini e persona offesa) e i rispettivi legali, nell’ambito del procedimento penale. Qualora vi sia uno specifico interesse, chiunque può essere autorizzato dal P.M. e ottenere il rilascio a proprie spese di copie di atti.

COME SI RICHIEDE

Deve essere compilato e depositato l’apposito modulo di richiesta, allegando:

  • la fotocopia del documento d’identità;
  • l’eventuale notifica del provvedimento o la documentazione della propria qualità di parte;
  • l’atto di nomina o la delega rilasciata dal cliente, corredata dalla fotocopia del documento d’identità del cliente (se la richiesta è depositata dall’avvocato difensore).

COSTI

All’atto del rilascio deve essere corrisposto il relativo diritto di copia, mediate apposizione di diritti di segreteria il cui importo è determinato in relazione al numero di copie richieste e al tipo di richiesta (con o senza urgenza). La tabella dei diritti di copia è riportata nella sezione allegati.

TEMPI

  • Le copie richieste con urgenza sono rilasciate entro 2 giorni lavorativi.
  • Le copie richieste senza urgenza sono rilasciate entro 5 giorni lavorativi.
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