Il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
La consultazione può avvenire qualora, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le PP.AA. e i gestori di pubblici servizi abbiano necessità di procedere:
tramite:
Come si accede al sistema
Presupposto per accedere al sistema è l’aver sottoscritto una convenzione con il Ministero della Giustizia (cfr. "schema di convenzione-tipo"). Considerati i molteplici dipartimenti ed articolazioni territoriali dei vari Ministeri, data in particolare la numerosità sul territorio di istituti scolastici pubblici /parificati di ogni ordine e grado, nonché di comandi provinciali o regionali delle forze di polizia e di aziende/società comunali/provinciali/regionali, si sottoscriveranno convenzioni uniche con i vari Ministeri, con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con le Provincie e le Regioni, cui le singole unità periferiche aderiranno successivamente.
Con circolari del 21 febbraio e del 16 ottobre 2013, si è chiesto alle amministrazioni centrali di riferimento di individuare, sulla base dei regolamenti di cui agli artt. 20 e 21 del codice della privacy e previa ricognizione delle esigenze di tutte le proprie articolazioni periferiche (comprese agenzie/aziende/istituti eventualmente controllati), i procedimenti amministrativi di competenza e le norme che giustificano in relazione agli stessi l’acquisizione dei certificati del casellario.
Tale attività ricognitiva è il presupposto per la compilazione della scheda di attivazione di cui all'Allegato C del decreto 5 dicembre 2012, da inviare unitamente alla richiesta di accesso al SIC, e dunque per la stipula della convenzione.
Esigenze certificative delle PA in qualità di stazioni appaltanti.
Per le esigenze certificative in materia di appalti pubblici delle pubbliche amministrazioni, compresi i gestori di pubblici servizi, è attualmente operativa, in applicazione dell’articolo 39 del d.P.R. 313/2002, la convenzione sottoscritta in data 28 marzo 2013 tra questo Ministero e l'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP ora ANAC) presso la quale è istituita la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. A tali fini si deve utilizzare il sistema “AVCPass” (disponibile sul sito internet dell’ANAC) cui bisogna preventivamente accreditarsi. Detto sistema è utilizzabile fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) in virtù del quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definirà, in accordo con l’ANAC, le modalità di subentro nelle convenzioni già stipulate con la stessa Autorità e comunque fino a che non sarà istituita la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici di cui al richiamato art. 81, comma 1.
Verifica contrassegno elettronico (Glifo) apposto sui certificati rilasciati con il sistema CERPA/massive
Tramite apposito software è possibile verificare l’autenticità ed integrità del documento informatico contenuto nel contrassegno generato elettronicamente (glifo) presente, ai sensi degli articoli 23, comma 2-bis, e 71 del CAD, sui certificati prodotti in pdf dal sistema CERPA/Massive, una volta stampati.
Regime transitorio
Fino a quando le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non avranno stipulato le relative convenzioni o fino a quando tali soggetti non si saranno accreditati al sistema AVCPass, i certificati in premessa andranno richiesti agli uffici locali del casellario giudiziario, tramite due appositi moduli: uno per richieste riferite a singoli soggetti, l’altro per richieste riguardanti un numero significativo di persone, compilabile attraverso apposito applicativo (procedura certificazione massiva).
A richiesta della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, entrambi italiani, l’ufficio del casellario locale, sito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia il certificato del casellario europeo, per i cittadini italiani (art. 28-bis comma 1 t.u.), e l’informazione con valore legale sui precedenti penali, per i cittadini di altro Stato membro (art. 28-bis comma 2 t.u.) (cfr. Scheda pratica – Certificato del casellario giudiziale europeo e informazione con valore legale sui precedenti penali europei).
Nota bene: si fa presente che la conoscenza di tutte le condanne penali e delle relative interdizioni riportate sull’intero territorio dell’Unione è possibile solo attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale e di quello europeo/informazione con valore legale, in linea con la disciplina europea in materia (decisione quadro GAI/315/2009 e decisione GAI/316/2009, rispettivamente adottate con i decreti legislativi n. 74/2016 e n. 75/2016).
Per informazioni rivolgersi all’help desk del Casellario: 06 97996200
disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.30 alle 13.
e-mail: casellario.centrale@giustizia.it
E’ un servizio che consente l'interscambio automatico di informazioni tra sistemi informatici. Nel caso specifico tra il sistema del casellario e quello dell’amministrazione/gestore di pubblico servizio richiedente. Lo scambio tra le amministrazioni cooperanti avviene tramite porte di dominio qualificate.
E’ un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’amministrazione o gestore di pubblico servizio interessato deve inviare la richiesta di accesso e la scheda informativa per l’attivazione (allegato C del decreto 5 dicembre 2012, in www.giustizia.it/Come fare per/Certificati/ Scheda pratica Certificati casellario per pubbliche amministrazioni – CERPA) ed attendere risposta dall'Ufficio centrale del casellario.
Per la stipula delle varie convenzioni si seguiranno criteri di gradualità, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, che tengano conto della cronologia delle richieste di accesso al SIC e delle esigenze delle amministrazioni interessate, valutate attraverso l’analisi dei dati statistici dei certificati richiesti.
Se l'amministrazione interessata è un'articolazione territoriale di un'amministrazione centrale, nazionale, regionale o un'Agenzia, Istituto o Ente dalla stessa controllato, essa dovrà invece attendere la stipula di una convenzione unica a livello centrale, con il Ministero della Giustizia; una volta stipulata la convenzione, invierà richiesta di accesso al SIC completa di scheda informativa, dichiarando al contempo di aderire alla convenzione di che trattasi.
La richiesta di accesso al SIC va inviata per PEC all’Ufficio centrale del casellario, all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it così come stabilito dall’articolo 47 del dlgs 7-3-2005 Codice dell’amministrazione digitale.
I tempi sono strettamente connessi alla stipula della convenzione.
La procedura prevede la ricognizione, da parte dell’amministrazione pubblica o dell’ente, dei procedimenti amministrativi di competenza, che richiedono l’acquisizione dei certificati del casellario e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, in modo da individuare le relative norme che ne giustificano l’acquisizione, siano esse norme primarie o specifici regolamenti per il trattamento dei dati giudiziari. Una volta definito lo schema di convenzione, questo dovrà essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di acquisirne il parere; quindi si procederà alla stipula della convenzione, che sarà pubblicata sul sito della giustizia.
In coerenza con i principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, secondo i quali i soggetti pubblici possono trattare dati giudiziari solo se autorizzati da espressa disposizione di legge o da atto di natura regolamentare, i certificati del casellario, che saranno rilasciati alle pubbliche amministrazioni in virtù delle convenzioni stipulate con le stesse, dovranno riportare i riferimenti alle sole eventuali condanne o altri provvedimenti giudiziari significativi ai fini istituzionali dell'amministrazione richiedente, perseguiti nei singoli procedimenti amministrativi.
Si, nel momento della compilazione dell’allegato C al decreto dirigenziale 5/12/2012 le amministrazioni interessate devono indicare i procedimenti amministrativi di competenza per i quali necessitano dei certificati e ne devono indicare i riferimenti normativi che prevedono la richiesta degli stessi.
Nella parte H va specificato il motivo o finalità per cui si accede al servizio ed elencati i procedimenti amministrativi in relazione ai quali si devono acquisire i certificati del casellario
Nella parte I vanno specificati i riferimenti normativi o l'atto di natura regolamentare relativi ai procedimenti elencati nella sezione H, in base ai quali è consentito all'amministrazione richiedente il trattamento dei dati giudiziari contenuti nei certificati che si richiedono.
Nella parte L vanno indicati i reati che sono ostativi al buon esito dei singoli procedimenti amministrativi, ciò al fine di estrarre dalla banca dati del casellario solo dati pertinenti ai procedimenti stessi. Ad esempio se il procedimento per cui si richiede l'accesso è quello relativo al rilascio della patente di guida, in questa sezione si indicheranno i reati in relazione ai quali un'eventuale condanna è ostativa al rilascio della patente.
La scelta della modalità di accesso al sistema informativo del casellario va operata in considerazione del volume di certificati richiesti all’anno: se questo è considerevole (nell’ordine di migliaia) si dovrà optare per il servizio di cooperazione applicativa, sempre che si sia forniti di porta di dominio qualificata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’allegato A al decreto dirigenziale 5.12.2012. Altrimenti si opterà per l’accesso tramite PEC, seguendo le regole tecniche di cui all’allegato B del già citato decreto dirigenziale.
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che non hanno sottoscritto ancora la convenzione continueranno a richiedere i certificati presso gli uffici locali del casellario giudiziale, che li rilasceranno secondo le modalità di cui ai comma 2 e 5 dell’articolo 16 del decreto dirigenziale 5.12.2012.
Il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato.
Il servizio in cooperazione applicativa viene esposto alle amministrazioni richiedenti che abbiano operato le configurazioni necessarie di cui all’allegato A al decreto dirigenziale 5.12.2012, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012.
Non direttamente, ma a seconda della modalità di accesso prescelta: a) cooperazione applicativa; b) posta elettronica certificata. Se si opta per la modalità: sub a) è necessario essere dotati di una porta di dominio qualificata e seguire le indicazioni di cui all’allegato A del decreto 5 dicembre 2012; sub b) è necessario dotarsi di casella di posta elettronica certificata e seguire le indicazioni di cui all’allegato B del decreto 5 dicembre 2012.
Non esiste un limite sul numero di persone. L’utenza è strettamente personale.
Attualmente non è ancora possibile richiedere il certificato dei carichi pendenti attraverso CERPA, in quanto non è stata costituita la relativa banca dati nazionale.
Modelli da utilizzare presso tutte le Procure della Repubblica per richiedere i certificati: